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Amministrazione e Controlli nelle Società per Azioni

L’art. 2397, il cui primo comma è rimasto invariato, a differenza della precedente formulazione richiede al secondo comma che solo un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre invece in precedenza tale obbligo gravava su tutti i componenti. Essa residua comunque ove per disposizione statutaria – nelle società non quotate o senza azioni diffuse, e non tenute alla redazione del bilancio consolidato – si voglia lasciare al collegio sindacale anche il controllo contabile (art. 2409 bis, terzo comma). In virtù della rappresentazione parallela che accompagna i diversi sistemi di amministrazione e controllo, il presupposto previsto dal secondo comma dell’art. 2397, è comunque analogo a quanto richiesto nei confronti dei consiglieri di sorveglianza (art. 2409 duodecies, quarto comma), e nei riguardi dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409 octiedecies, terzo comma).

Sempre al medesimo secondo comma, si specifica peraltro che i membri non iscritti nel registro di cui sopra, debbano possedere l’ulteriore requisito almeno o dell’iscrizione negli albi professionali, individuati con decreto del Ministro della giustizia, o dell’essere professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397, secondo comma, ultimo inciso). Tale disposizione vale solo per i sindaci e non è espressamente richiamata per i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

Tenendo presente quanto disposto dall’art. 2325 bis, secondo comma, sulla prevalenza delle disposizioni delle leggi speciali in materia di società quotate in borsa, va ricordato che nei loro confronti il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, prevede agli artt. 148 e ss. una disciplina specifica del collegio sindacale, solo parzialmente coincidente con quella del codice civile, anche se le differenze sono ora state attenuate a seguito della riforma intervenuta. Secondo il primo comma dell’art. 148, l’atto costitutivo deve infatti stabilire:

a) il numero, non inferiore a tre dei membri effettivi;

b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;

c) criteri e modalità per la nomina del presidente;

d) limiti al cumulo degli incarichi (norma che nel decreto di riforma è prevista solo come facoltà, all’art. 2399, terzo comma).

Il secondo comma dell’art. 148, dispone che l’atto costitutivo deve contenere le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza; ove il collegio sia formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non potrà essere inferiore a due.

Stante la disciplina speciale prevista dal t.u.f., anche in tema di controllo contabile, il suo art. 154 prevede come non applicabili gli articoli 2397, 2398, 2399, 2403, 2403 bis, 2405, primo comma, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, 2433 bis, quinto comma, 2440 e 2441, sesto comma, del codice civile. Peraltro ci si potrebbe chiedere in che misura tale rinvio possa risultare come effettivamente recettizio, visto le modifiche che molte delle norme richiamate hanno subito proprio per un loro miglior adeguamento alla disciplina delle società quotate.

Infine va osservato come i nuovi articoli omettano qualsiasi riferimento alla strutturazione del controllo interno, mentre ad esso il testo unico 58 del 1998 dedicava un accenno (art. 149, primo comma, lett. c) e, per gli intermediari, art. 6, secondo comma, lett. a); una specifica indicazione è invece contenuta per il sistema monistico all’art. 2409 octiesdecies, quinto comma, lett. b), fra i doveri imposti ai componenti del comitato di controllo sulla gestione.

La presidenza del collegio sindacale.

La norma rimane identica a quella previgente.

Per le società quotate, l’art. 148, primo comma, lett. c), del t.u.f. 58 del 1998, dispone che sia l’atto costitutivo a stabilire criteri e modalità per la nomina del presidente; quest’ultimo, in tali società, ad esempio, potrebbe quindi essere nominato non dall’assemblea, ma dagli stessi suoi componenti al proprio interno.

Le cause d’ineleggibilità e di decadenza dei sindaci.

L’art. 2399, come rinnovato a seguito della riforma ed in accordo con una tendenza volta a favorire un’adeguata corporate governance nelle società, dispone al quarto comma la possibilità che lo statuto preveda ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità rispetto a quelle legali; nonché la possibilità di disporre limiti e criteri al cumulo degli incarichi: formulazione quest’ultima in qualche misura ambigua, dal momento che i sindaci non possono essere collaboratori retribuiti della società o di sue controllate. Essa sottintende la possibilità di prevedere tali limiti in relazione ad altre società, ed anche non concorrenti, ovvero un tetto numerico al numero di società presso le quali svolgere tali incombenze. Per le società quotate infine l’atto costitutivo deve prevedere obbligatoriamente limiti al cumulo degli incarichi (art. 148, primo comma, lett. d), t.u.f. 58 del 1998). Si confrontino anche gli artt. 2387, per gli amministratori, 2409 quinquies, secondo comma, per il revisore contabile e 2409 duodecies, sesto comma, per i consiglieri di sorveglianza nell’ambito del sistema dualistico.

Rispetto al precedente art. 2399, l’ambito si allarga fino a ricomprendere anche i rapporti con le società controllate e controllanti. Si specificano ed integrano ulteriormente le cause di ineleggibilità e decadenza legali: si rientra in tali fattispecie anche se legati alla società da un rapporto di lavoro o continuativo di consulenza o di prestazione retribuita; ovvero, in via residuale, ove si abbia un rapporto di natura patrimoniale tale da comprometterne l’indipendenza (art. 2399, primo comma, lett. c). Il termine “patrimoniale” evoca ancora qualche incertezza, anche se appare migliore di quelli proposti nelle precedenti versioni del decreto (“altri rapporti di natura finanziaria e personale”); ha infatti il pregio, o comunque l’intento, di colpire con la decadenza il sindaco o il revisore che in sostanza sia già retribuito dalla società che controlla per lo svolgimento di un’attività più o meno dissimulata, per il tramite o meno di società di comodo, di consulenza o altro.

Ad una lettura coordinata dell’art. 2399, secondo comma, con il nuovo art. 2397, secondo comma, ci si chiede inoltre se operi la previsione della decadenza per sospensione o cancellazione dall’albo, ove permangano altri sindaci iscritti all’albo e il componente in questione abbia comunque i requisiti previsti dall’ultimo comma dell’art. 2397 (sia, ad esempio, un professore di storia del diritto canonico).

Per le società quotate si applica l’art. 148, comma terzo, del t.u.f. 58 del 1998, norma che è stata in gran parte recepita dal nuovo art. 2399. Si differenzia da quest’ultima disposizione il quarto comma dell’art. 148, che, rinvia la fissazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei membri del collegio ad un decreto del Ministero di Giustizia, che ha provveduto con d.m. il 20 marzo 2000, n. 162; e dichiara applicabile l’art. 13, comma 2, sempre del t.u.f., in materia di intermediari, il quale rimette ad un decreto del Ministero del Tesoro (ora dell’Economia), emanato l’11 novembre 1998, n. 468, di stabilire i relativi presupposti.

la nomina e la cessazione dei sindaci; la prorogatio.

Le modifiche alla norma previgente sono poche. La più interessante riguarda l’esplicitazione anche per i sindaci della regola della prorogatio, sebbene già dottrina e giurisprudenza la ritenessero operante nei loro confronti: pertanto la cessazione dei sindaci per la fine del mandato acquista efficacia ove si sia ricostituito il collegio (art. 2400, primo comma, ultimo inciso). Ci si chiede peraltro, dal momento che essa si riferisce testualmente alla “scadenza del termine”, se tale regola possa operare anche in relazione ad altre ipotesi, quali, ad esempio, la rinuncia all’incarico: sul punto sarebbe opportuna un’adeguata indicazione dello statuto.

L’incarico dura tre esercizi, fino all’assemblea per il bilancio del terzo (analogamente a quanto disposto per i soggetti incaricati del controllo contabile, all’art. 2409 quater, secondo comma; e per i consiglieri di sorveglianza, all’art. 2409 duodecies, terzo comma; ma in maniera parzialmente dissimile a quanto stabilito per gli amministratori, all’art. 2383, secondo comma; e per i consiglieri di gestione, all’art. 2409 novies, quarto comma): si agevola dunque l’indipendenza di tali soggetti, mantenendone una stabilità per un minimo di tempo.

Rimane l’intervento giudiziale, di approvazione della delibera di revoca da parte del tribunale, secondo il rito del procedimento in camera di consiglio in confronto di più parti (artt. 33 e 25 ss. del d.lgs. 5 del 2003).

Il termine per l’iscrizione della nomina e della cessazione presso il registro delle imprese è di 30 giorni (art. 2400, terzo comma), analogamente a quanto disposto per gli amministratori (art. 2383, quarto comma). Non è espressamente prevista, ma neanche vietata, la possibilità di una loro rielezione; analogamente al soggetto revisore (art. 2409 quater) e a differenza che per gli amministratori (art. 2383, terzo comma), per i consiglieri di gestione (art. 2409 novies, quinto comma) e per i consiglieri di sorveglianza (art. 2409 duodecies, quinto comma).

Nelle società quotate, come già riportato all’analisi dell’art. 2397, l’art. 148, secondo comma, del t.u.f. 58 del 1998, dispone che l’atto costitutivo deve contenere le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza; ove il collegio sia formato da più di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non potrà essere inferiore a due.

I doveri dei sindaci.

Il contenuto dell’art. 2403 vecchio testo è stato sdoppiato in quello attuale e nel nuove art. 2403 bis. L’art. 2403, nella sua innovata e più ristretta versione enuncia i principi ai quali deve informarsi l’attività del collegio sindacale, essenzialmente di controllo di legittimità e di vigilanza sull’amministrazione: esso pertanto vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In linea di principio viene però meno l’attività di controllo contabile e correlata, affidata dalla riforma al revisore contabile di cui agli artt. 2409 bis e ss., anche se permane quella sull’adeguatezza dell’assetto contabile. Nelle società non quotate, senza azioni diffuse, né soggette al bilancio consolidato, lo statuto può affidare tali funzioni al collegio sindacale, costituito da revisori iscritti nell’albo apposito (artt. 2403, secondo comma e 2409 bis, terzo comma). In ogni caso dal disposto della norma in commento può ribadirsi come il controllo operato dai sindaci sia essenzialmente di legittimità, sulla legalità, sulla conformità a legge o statuto, dell’operato degli amministratori, e mai di merito, sull’opportunità delle operazioni dagli stessi gestori deliberate o compiute: sebbene poi i sindaci siano chiamati ad operare un controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura.

Per le società quotate, in maniera analoga all’art. 2403, primo comma, l’art. 149, primo comma, del t.u.f. 58 del 1998, dispone che il collegio sindacale vigila:

a) sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

c) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;

d) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell’articolo 114, comma 2.

Al terzo comma si prevede inoltre che il collegio sindacale comunichi senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza, trasmettendo i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.

Infine all’art. 153, primo comma, del t.u.f. si dispone l’obbligo per il collegio sindacale di riferire all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. Mentre al secondo comma di stabilisce che il collegio sindacale possa fare proposte all’assemblea in ordine al bilancio e alla sua approvazione nonché alle materie di propria competenza.

I poteri dei sindaci.

L’art. 2403 bis riprende, integrandola, la parte finale dell’art. 2403, vecchio testo, specificando quali poteri e quali limiti incontrino i sindaci nello svolgimento della loro attività di controllo e vigilanza, mediante richieste di notizie e informazioni, ispezioni e accertamenti, in particolare con riferimento ai rapporti con l’organo amministrativo. Si specifica che tali poteri possano esercitarsi anche in riferimento a società controllate, in tal modo favorendo la circolazione dell’informazione infragruppo. Si confronti anche il disposto dell’art. 2409 septies, in tema di soggetti incaricati del controllo contabile; sullo scambio di informazioni tra questi ultimi e i sindaci, si veda l’art. 2409 septies; nonché per le informazioni tra amministratori, l’art. 2381, terzo e sesto comma.

Il quarto e quinto comma riprendono, in maniera pressoché invariata il contenuto dell’art. 2403 bis, vecchio testo: nel riferirsi a dipendenti ed ausiliari, si aggiunge l’inciso “propri”.

Per le società quotate, l’art. 150, del t.u.f. 58 del 1998, dispone al primo comma che gli amministratori informano tempestivamente il collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, secondo le modalità stabilite dall’atto costitutivo e con periodicità almeno trimestrale; in particolare, essi devono riferire delle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Esso prevede inoltre, al secondo comma, che il collegio sindacale e la società di revisione si scambino i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti: sul punto si veda anche l’art. 155, secondo comma, sempre del t.u.f. Mentre al terzo comma pone a carico di coloro che sono preposti al controllo interno di riferire anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.

L’art. 151, del t.u.f. 58 del 1998, al primo comma, dispone quindi che i sindaci possano, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di controllo.

Mentre al secondo comma prevede che il collegio sindacale possa, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi di dipendenti della società per l’espletamento delle proprie funzioni; e che i poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possano essere esercitati anche da almeno due membri del collegio.

Al terzo comma si prevede quindi che, al fine di valutare l’adeguatezza e l’affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possano avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3; che la società possa peraltro rifiutare agli ausiliari l’accesso a informazioni riservate.

Infine al quarto comma è stabilito che gli accertamenti eseguiti debbano risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da tenersi, a cura del collegio, nella sede della società, applicandosi le disposizioni dell’articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.

Le riunioni e le deliberazioni del collegio sindacale.

La norma ha subito alcune integrazioni, ma un’importante innovazione consiste nel consentire all’autonomia privata di prevedere nello statuto la riunione anche con mezzi telematici, ossia tramite computer e connessione alla rete informatica. Il che però appare singolare, in quanto sono meccanismi tecnicamente differenti dai mezzi di telecomunicazione, e quindi per tele o video conferenza, consentiti al consiglio di amministrazione per lo svolgimento dei propri incontri (art. 2388, primo comma). Probabilmente si concede ai sindaci la facoltà di utilizzare strumenti più semplici e meno coinvolgenti proprio per la diversa, e forse minore, incidenza che assume lo svolgimento dei loro compiti. Essi, tendenzialmente, nelle loro riunioni non devono, come gli amministratori, presentare progetti, discutere e assumere decisioni, quanto più propriamente procedere a dei controlli ed al raffronto dei dati rilevati e degli esami compiuti: anche se, si crede, non appaia in verità così superflua l’effettuazione di incontri, in qualche modo, dal vivo.

Quindi si specifica, opportunamente, che il collegio sindacale è regolarmente costituito ove siano presenti la maggioranza dei suoi membri (effettivi) e che la maggioranza assoluta necessaria per l’adozione delle deliberazioni debba essere computata sui sindaci presenti, e non più dei suoi componenti (art. 2404, quarto comma). Si sostituisce infine alla cadenza trimestrale delle riunioni, quella analoga di “90 giorni” (art. 2404, primo comma). Nel caso si adottino mezzi telematici, lo statuto dovrà anche opportunamente regolare i criteri e le modalità di svolgimento della riunione e di accertamento dei relativi presupposti.

Per le società quotate, l’art. 149, secondo comma, del t.u.f. 58 del 1998, in maniera affine all’art. 2405, primo comma, dispone che i membri del collegio sindacale assistono alle assemblee e alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il secondo inciso di questa norma, che dispone che l’articolo 2405, secondo comma, del codice civile, si applichi anche in caso di assenza da due riunioni del comitato esecutivo, appare ormai sovrapponibile alla nuova previsione dell’art. 2405, secondo comma.

Amministratori Spa – Cosa Bisogna Sapere

L’art. 2380 bis ricalca in gran parte l’art. 2380, vecchio testo, ed afferma, al suo primo comma, che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori: si rimarca dunque la scissione di competenze tra consiglieri di amministrazione e assemblea (e si veda per il sistema dualistico, l’analoga previsione dell’art. 2409 octies, primo comma; mentre nel modello monistico l’art. 2409 noviesdecies, primo comma, richiama espressamente l’intero art. 2380 bis). D’altronde la stessa legge delega 366 del 2000 aveva posto come obiettivo di definire le competenze dell’organo amministrativo con riferimento all’esclusiva responsabilità di gestione dell’impresa sociale (art. 4, comma ottavo, lett. c). Viene dunque ad essere cancellato il vecchio art. 2364, primo comma, n. 4: l’assemblea delibera ora sugli altri oggetti attribuiti “dalla legge” alla sua competenza, e non più dall’atto costitutivo. Il sistema dei rapporti tra amministratori e assemblea si caratterizza pertanto per una più nitida e decisa separazione di poteri e funzioni, non risultando pertanto ipotizzabile il trasferimento, ad opera dello statuto, di facoltà generali proprie di un organo all’altro (in particolare dal consiglio di amministrazione all’assise deliberativa).

Ciò comporta anche che la responsabilità degli amministratori per gli atti di gestione non può essere alleviata o esclusa da un’apposita decisione assembleare, da un’autorizzazione, come anche confermato dall’art. 2364, primo comma, n. 5. Il medesimo art. 2364 inoltre non prevede più al n. 4 che gli amministratori possano di propria iniziativa sottoporre un atto all’assemblea: sarà in tal caso necessario, alla luce della nuova normativa, un’apposita previsione statutaria; in caso contrario, più che vietata, la delibera autorizzativa dell’assemblea risulterà del tutto irrilevante. I principi appena richiamati sono confermati anche dall’art. 2434, che sancisce che la delibera di approvazione del bilancio non importa liberazione degli amministratori per le responsabilità incorse nella gestione sociale. Ciò non toglie comunque che gli amministratori possano rivolgersi all’assemblea dei soci onde richiedere direttive, opinioni, o comunque per sondare gli umori e le intenzioni dei soci, ferma restando la responsabilità dei gestori. Dei dubbi potrebbero peraltro sorgere, stante la lettera delle norme richiamate, su che valore conferire ad una delibera assembleare che neghi l’autorizzazione ad un’operazione opportuna.

Il primo comma dell’art. 2380 bis dispone quindi che gli amministratori compiono tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale: essi hanno pertanto poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale e nei rapporti con i terzi, in base alla previsione contenuta nel nuovo art. 2384, un potere di rappresentanza generale degli amministratori; il tutto salvo ovviamente le possibili limitazioni che lo statuto possa prevedere.

La disposizione in esame trova un suo stretto collegamento con la nuova previsione dell’art. 2384, che sul versante esterno, nei rapporti con i terzi configura un potere di rappresentanza generale degli amministratori; mentre tali norme si allontanano in qualche misura dal contenuto dei vecchi artt. 2384 e 2384 bis, in quanto viene a scomparire ogni riferimento all’oggetto sociale, inteso come misura e limite della legittimazione.

Residua invece un ultimo dubbio sulla completa assimilazione tra i termini “operazioni necessarie”, di cui alla nuova previsione, e il previgente “atti non estranei all’oggetto sociale”, dal momento che tale ultima locuzione appare di contenuto più esteso. Proprio i differenti ambiti ai quali essi si riferiscono e riferivano – l’uno attinente i profili interni, i poteri di gestione, l’altro la loro considerazione esteriore, i rapporti con i terzi – non consentono di estrapolare soluzioni di valore restrittivo, in particolare alla luce delle modifiche intervenute. Le scelte di gestione non potranno essere sindacate o limitate per motivi di merito, né dai terzi, né dai soci: gli amministratori potranno quindi compiere tutte le operazioni che riterranno necessarie o opportune, senza timore di successive invalidazioni negoziali, salvo il caso dell’exceptio doli con il terzo (art. 2384). Eventualmente, in caso di fatto comunque lesivo, i terzi potranno esperire l’ordinaria azione di risarcimento danni (art. 2395) o l’azione di responsabilità dei creditori sociali (art. 2394); mentre nei rapporti interni saranno agibili l’azione di responsabilità ex art. 2393, e 2393 bis, o la revoca per giusta causa, ex art. 2383, terzo comma, ovvero la denuncia al collegio sindacale o al tribunale, ai sensi degli artt. 2408 e 2409.

Nei restanti commi l’art. 2380 bis rimane identico al precedente art. 2380.

Più in generale deve ricordarsi che agli amministratori possono delegarsi la facoltà di aumentare il capitale (art. 2443) nonché di emettere obbligazioni convertibili (art. 2420 ter). L’art. 2446, terzo comma, consente alle società con azioni senza valore nominale che lo statuto o una deliberazione dell’assemblea straordinaria possa affidare ad una delibera del consiglio di amministrazione – ove esista, altrimenti, con tutta probabilità, anche all’amministratore unico – la riduzione del capitale per le perdite riportate all’esercizio successivo. Si osservi anche il nuovo testo dell’art. 2365, secondo comma, che, in materia di competenze dell’assemblea straordinaria, prevede come importante novità che lo statuto possa attribuire alla competenza dell’organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dagli artt. 2505, secondo comma e 2505 bis secondo comma (incorporazione di società possedute interamente o al 90 %), l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Detta norma va quindi coordinata con l’art. 223 bis, terzo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie, che prevede l’applicabilità dell’art. 2365 anche per le modifiche statutarie resesi necessarie con l’entrata in vigore del decreto di riforma (da adottare entro il 30 settembre 2002: art. 223 bis, primo comma): in tal caso la delega sarà conferita mediante modifica statutaria presa dall’assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti (art. 223 bis, secondo comma).

Qualche perplessità sorge in relazione alla delega portata dall’art. 2365 che si limita a prevedere laconicamente come suo oggetto gli “adeguamenti dello statuto a disposizioni normative”. Ci si chiede pertanto che grado di genericità possa essa avere, o se ne debba essere, opportunamente, in qualche modo specificata la portata. Inoltre desta perplessità il suo possibile oggetto in relazione alle disposizioni normative: dovranno essere queste quelle introdotte con nuova legge; ovvero anche norme vigenti? Solo quelle imperative e inderogabili; o anche quelle facoltative e quelle derogabili? Ove non se ne delimitasse l’utilizzo si potrebbe assistere infatti in concreto ad un sostanziale trapasso del potere di modifica dello statuto all’organo gestionale, contrario ai principi generali in materia di società di capitali: il socio di maggioranza potrebbe quindi detenere in pratica la facoltà di adattare le regole statutarie secondo le proprie personali istanze. Sul punto, si rinvia anche a quanto esaminato, in relazione all’art. 223 bis, terzo comma, delle disposizioni transitorie e di attuazione, in sede si analisi dell’art. 2328 e degli adeguamenti statutari delle società già costituite.

Si ricorda anche che, in tema di patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 ter, secondo comma, la deliberazione di destinazione è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il presidente del consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e gli amministratori delegati.

L’art. 2381 costituisce norma in buona parte innovata. Al primo comma sono specificati i poteri ed i doveri del presidente del consiglio di amministrazione cui è demandato di:

convocare il consiglio di amministrazione;
fissare l’ordine del giorno;
coordinare i lavori;
provvedere alla adeguata informazione sulle materie oggetto delle seduta.
La posizione degli amministratori, se, come visto, da un lato viene nel complesso potenziata (art. 2380 bis), dall’altro subisce anche una più profonda responsabilizzazione: non a caso la norma in commento va letta in stretta correlazione con quanto disposto dagli artt. 2392 e ss (si veda anche l’art. 4, comma secondo, lett. b) e comma ottavo, lett. a), della “legge Mirone”; quest’ultima norma inoltre prevedeva testualmente un ampliamento dell’autonomia statutaria).

L’autonomia negoziale può quindi determinare il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle attribuzioni degli amministratori delegati; questi ultimi possono essere comunque nominati dal consiglio di amministrazione solo se lo statuto o l’assemblea lo consentano (art. 2381, secondo comma). Ma viene rimarcato e approfondito il principio dell’atteggiamento di generale poziorità del consiglio sugli amministratori delegati, oltre che mediante la specificazione della possibilità da parte del consiglio di impartire direttive o avocare a sé operazioni oggetto della delega – situazione senz’altro necessitata in caso di interesse dell’amministratore delegato, ex art. 2391, primo e secondo comma, ai quali si rinvia – anche attraverso l’imposizione al consiglio di una più generale attività di vigilanza e controllo; unitamente, è ovvio, al potere di revocare la delega. Se pertanto è compito degli amministratori delegati di predisporre e curare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2381, quinto comma), spetta invece al consiglio di amministrazione di valutarne la concreta effettività ed adeguatezza (art. 2381, terzo comma).

Sempre il consiglio è il necessario destinatario di specifici obblighi di informazione e comunicazione da parte degli amministratori delegati, in tal modo realizzando una migliore trasparenza dei piani e degli atti di amministrazione, almeno all’interno del medesimo organo gestorio (art. 2381, terzo, quinto e sesto comma; per le informazioni da fornire al collegio sindacale: art. 2403 bis e, per le società quotate, artt. 150, primo comma, 151, primo comma e 155, secondo comma del t.u.f. 24 febbraio 1998, n. 54); anzi ancor più, ciascun amministratore è legittimato da solo a chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni sulle operazioni gestionali (art. 2381, sesto comma).

Quanto finora rilevato evidenzia in maniera chiara un potere di direzione e di controllo in capo al consiglio di amministrazione, inteso nella sua più lata accezione. Ma il legislatore tenta di delineare con la maggior nitidezza possibile l’articolazione interna dello stesso organismo, ed i rispettivi compiti e doveri, al fine anche di meglio individuarne le conseguenti responsabilità. Sul consiglio di amministrazione grava, come si è visto, un generale obbligo di vigilanza, ma la responsabilità solidale per danni dei singoli consiglieri, altrimenti quasi oggettiva, si arresta di fronte alle attribuzioni proprie del comitato esecutivo o degli amministratori delegati, ovvero all’annotazione del dissenso dell’incolpevole (art. 2392, primo e terzo comma); salvo il non impedimento del fatto pregiudizievole o l’attenuazione delle conseguenze dannose a seguito della sua conoscenza (art. 2392, secondo comma).

Il nuovo art. 2381, al quinto comma, si preoccupa di esplicitare gli obblighi imposti sugli amministratori delegati. Questi ultimi devono, oltre che come già visto predisporre per la società un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ad essa adeguato, nonché realizzare una peculiare trasparenza informativa nei confronti degli altri amministratori, inoltre sul generale andamento della gestione, sulla sua possibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo; il tutto anche nei confronti delle società controllate. Appare peculiare il fatto che il consiglio di amministrazione “esamini” soltanto i piani strategici, ove elaborati, in tal modo sottintendendo una competenza degli organi delegati alla loro ideazione ed attuazione.

Sul contenuto delle deleghe, può osservarsi che dal parallelo tra il secondo ed il terzo comma dell’art. 2381, la legge sembra riferirsi a deleghe in qualche grado specifiche, ancorché consentirne una particolare ampiezza. In presenza di amministratore delegato, sarebbe comunque opportuno che lo statuto specifichi a quale soggetto siano attribuiti i relativi poteri di rappresentanza.

Si conferma, al quarto comma dell’art. 2381, la non delegabilità al comitato esecutivo o ad amministratori delegati delle operazioni di redazione del bilancio (art. 2423), di aumento (art. 2443) e di riduzione di capitale (art. 2446 e 2447). Le operazioni non trasferibili vengono incrementate, ricomprendendovi anche quelle di emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420 ter) e di redazione del progetto di fusione (art. 2501 ter) e di scissione (art. 2506 bis).

La nomina e la revoca degli amministratori.

La norma rimane pressoché identica alla previgente: per motivi di coordinamento si aggiunge, alla regola della competenza dell’assemblea per la nomina, l’inciso che fa salve modalità particolari di voto in relazione a determinati titoli partecipativi (art. 2351), ovvero nel caso di società con partecipazione dello Stato (artt. 2449 e 2450).

L’incarico dura non più di tre esercizi (termine sostituito a quello di tre anni) fino all’assemblea per il bilancio del terzo esercizio (analogamente a quanto disposto per i consiglieri di gestione, all’art. 2409 novies, quarto comma; e in maniera parzialmente diversa da quanto disposto per i sindaci, all’art. 2400, primo comma; per i soggetti incaricati del controllo contabile, all’art. 2409 quater, secondo comma; e per i consiglieri di sorveglianza, all’art. 2409 duodecies, terzo comma).

Per l’iscrizione della nomina nel registro imprese, gli amministratori hanno 30 giorni dalla relativa notizia (art. 2383, quarto comma).

Va ricordato anche l’art. 2368, primo comma, ultimo inciso, che attribuisce allo statuto la facoltà di stabilire norme particolari per la nomina alle cariche sociali. Nonché l’art. 2351, quarto comma, che consente che ai titolari degli strumenti finanziari previsti dagli artt. 2346, sesto comma e 2349, secondo comma, possa essere riservata la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, secondo modalità stabilite dallo statuto.

La rappresentanza della società.

La norma contenuta al primo comma dell’art. 2384 subisce un’evidente rielaborazione e un’apparente semplificazione: si elimina ogni riferimento all’oggetto sociale e viene dunque a scomparire l’art. 2384 bis.

Si afferma quindi a chiare lettere che il potere di rappresentanza è generale in capo ai soggetti indicati nell’atto costitutivo (art. 2328, secondo comma, n. 9), dallo statuto o dalla deliberazione di nomina (art. 2384, primo comma): l’eliminazione dell’inciso relativo a “tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale” comporta un avvicinamento verso una concezione della capacità delle società come generale, non limitata dalla particolare natura o oggetto dell’atto da compiere; anche se poi dal punto di vista sostanziale, interno, permangono le limitazioni scaturenti dalla necessità dell’operazione alla realizzazione dell’oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma).

Rimane invece pressoché identica, in virtù della sua derivazione di origine comunitaria, la previsione dell’opponibilità delle limitazioni al potere di rappresentanza, disposte dallo statuto o per decisione degli organi competenti e anche se pubblicate, solo ove si riscontri che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società (art. 2384, secondo comma).

La dissoluzione dell’art. 2384 bis conferma l’adozione da parte del legislatore di un atteggiamento unitario in relazione alla manifestazione esteriore delle operazioni compiute dalla società per il tramite degli amministratori rappresentanti. In tal caso il difetto o la limitazione di legittimazione del rappresentante operante, o l’estraneità dell’atto rispetto all’oggetto sociale, o la buona o mala fede del terzo, non potranno mai comportare l’invalidità o l’inopponibilità dell’atto negoziale: il tutto salva ovviamente l’ipotesi dell’exceptio doli. In ogni caso residueranno le azioni di risarcimento danni (art. 2395) e di responsabilità (artt. 2393 ss.), oltre alla possibilità di procedere alla revoca degli amministratori per giusta causa (art. 2383, terzo comma) ed alle denunzie al collegio sindacale ed al tribunale (artt. 2408 e 2409).

Questa ridotta opponibilità riguarda solo le limitazioni derivanti dallo statuto e, ora anche, da decisione degli organi competenti. Rimane il dubbio se tale effetto preclusivo concerna anche le limitazioni promananti dalla legge: si confronti, oltre alla discussione in tema di firma congiunta, anche la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 2383, sulla nomina invalida degli amministratori.

La cessazione degli amministratori.

La norma rimane identica a quella previgente: per l’iscrizione della cessazione nel registro imprese, il collegio sindacale ha 30 giorni; non è prevista una data di decorrenza per tale obbligo, che potrebbe quindi rinvenirsi nel giorno in cui si verifichi la cessazione; ovvero, in maniera analoga all’art. 2383, quarto comma, dalla data della sua notizia.

Va ricordato, per le società con prevalente partecipazione dello Stato, la deroga disposta al regime della proroga per scadenza del termine dal d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla l. 15 luglio 1994, n. 444, riguardante la “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, di cui si tratterà in maniera più articolata nell’analisi degli artt. 2449 e ss.

La sostituzione degli amministratori.

La disposizione, per la maggior parte invariata, è stata integrata, oltre che da alcune specificazioni, dalla possibilità della previsione statutaria della cosiddetta clausola “simul stabunt, simul cadent” (art. 2386, quarto comma). Lo statuto può quindi stabilire che, ove vengano a cessare alcuni amministratori, possa sciogliersi l’intero consiglio di amministrazione. Dall’inciso “taluni amministratori”, al plurale, letteralmente potrebbe sembrare esulare la possibilità che la clausola possa predisporsi per il caso di cessazione anche di un solo amministratore: possibilità che si ritiene, vista la labilità di tale elemento testuale, anche sulla base delle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza, comunque attuabile. Il quinto ed il sesto comma dell’articolo in esame sciolgono inoltre una questione in tema di prorogatio: la convocazione dell’assemblea viene disposta dagli amministratori rimasti in carica, ovvero, se lo statuto lo prevede, dal collegio sindacale, il quale può nel periodo transitorio compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Inoltre si specifica che la maggioranza degli amministratori che rimangono in carica o vengono a cessare, debba essere costituita dai consiglieri nominati dall’assemblea (art. 2386, primo e secondo comma); mentre alla regola della scadenza cumulativa di cui al terzo comma, si aggiunge la possibilità che lo statuto disponga diversamente.

I requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza degli amministratori.

La disposizione è completamente nuova (si veda l’art. 4, comma ottavo, lett. b), della “legge Mirone”), in linea con quanto previsto per gli amministratori di determinati enti operanti nel settore dei mercati finanziari (vedi, ad esempio, l’art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e l’art. 13 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”); norme tra l’altro alle quali rinvia l’art. 2387, secondo comma, e destinata ad avere rilievo essenzialmente nelle società che in misura più o meno accentuata si rivolgano al mercato, costituendo in tal modo anche un esempio di corporate governance.

L’autonomia statutaria, anche se non sembra che prima le fosse impedito, può dunque ampliare i requisiti previsti nei confronti dei soggetti chiamati a rivestire la carica di amministratori, richiedendone una particolare onorabilità, professionalità e indipendenza. Si confrontino anche gli artt. 2399, terzo comma, per i sindaci, 2409 quinquies, secondo comma, per il revisore contabile e 2409 duodecies, sesto comma, per i consiglieri di sorveglianza nell’ambito del sistema dualistico.

Sono salve le previsioni delle leggi speciali in relazione all’esercizio di particolari attività. Viene alla mente quanto disposto dal testo unico 58 del 1998 per le società di intermediazione mobiliare (art. 13), le società di gestione del risparmio dei fondi comuni di investimento (art. 34, primo comma, lett. d) e le società a capitale variabile (art. 43, primo comma, lett. d); le relative norme rinviano ad un regolamento del Ministero del Tesoro (ora dell’Economia), il 468 dell’11 novembre 1998. Mentre in tema di ordinamento bancario, l’art. 26, primo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), affida ad un decreto del Ministero del Tesoro (ora dell’Economia), emanato il 18 marzo 1998, n. 161, la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Rispetto alla norma previgente, l’art. 2388 introduce l’importante ed esplicita previsione della possibilità di prevedere statutariamente lo svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione in tele o videoconferenza. Peraltro la previsione dell’art. 2388 è alquanto scarna. Le teorizzazioni in materia, sviluppatesi in particolare nei riguardi della seduta assembleare, ma non solo, ritenevano elemento ineludibile una serie di precauzioni di informazioni, preventive e contestuali, e di istantanea comunicatività: spetterà pertanto alle tecniche professionali colmare tale laconica disciplina. Va notato che una previsione simile, anche se non identica da un punto di vista strettamente tecnico, è contenuta all’art. 2404, primo comma, per le riunioni del collegio sindacale, che ora possono, per volontà dell’autonomia dei privati, svolgersi anche mediante mezzi telematici.

Inoltre è lo statuto, e non più l’atto costitutivo a dover prevedere le diverse modalità di computo delle maggioranze (art. 2388, secondo comma).

Infine la legittimazione ad impugnare le delibere viene esplicitamente limitata e concessa solo ai sindaci ed agli amministratori – questi ultimi solo se assenti o dissenzienti; e gli astenuti? – ed ai soci lesi nei propri diritti, nei 90 giorni successivi alla deliberazione, applicandosi in quanto compatibili gli artt. 2377 e 2378 (a sindaci e amministratori solo tale ultima norma). Il che sembra rientrare nel tentativo compiuto dal legislatore di rimarcare, quanto più possibile, la separazione tra l’attività interna della società ed i correlativi rapporti con i terzi (si veda anche quanto osservato nei riguardi degli artt. 2380 bis, primo comma e 2384). Delle perplessità potrebbero peraltro sorgere sull’effettiva individuazione delle fattispecie interessate: e ciò sia in relazione all’interrogativo su quando si abbia lesione dei diritti dei soci; sia nei confronti del giudizio di compatibilità concernente l’applicazione degli artt. 2377 e 2378.

I compensi degli amministratori.

La disciplina della retribuzione degli amministratori rimane pressoché identica a quella previgente. Si aggiunge peraltro la possibilità che i compensi possano essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione ad prezzo predeterminato. E si prevede l’eventualità che lo statuto consenta all’assemblea una remunerazione complessiva (un budget) per tutti gli amministratori, i quali provvederanno quindi alla sua concreta ripartizione.

Residuano comunque delle perplessità dovute al fatto che in ambito internazionale proprio la disciplina dei compensi degli amministratori è fatta oggetto di particolare attenzione e controllo, per finalità di trasparenza, onde evitarsi il ripetersi di situazioni rilevanti e gravi, note anche per fatti divenuti di cronaca.

Non vengono poi risolte le perplessità in tema di amministratori investiti di particolari cariche.

Infine, appare un lievissimo refuso l’utilizzo al terzo comma, prima del termine “rimunerazione”, quindi di quello “remunerazione”.

Il divieto di concorrenza.

La norma rimane pressoché identica a quella previgente, aggiungendosi, anzi specificandosi, l’incompatibilità con la qualità di amministratori o direttori generali in società concorrenti (art. 2390, primo comma). Il dovere di lealtà trova comunque una sua migliore esplicazione nel successivo art. 2391.

Sistemi di Amministrazione e di Controllo nelle Spa

L’art. 2380 costituisce una disposizione del tutto nuova, che prevede come regime ordinario, da attuarsi in mancanza di diversa disposizione dello statuto, un sistema che ricalca in buona sostanza il modello classico già presente nelle norme previgenti, fondato sulla abituale dicotomia consiglio di amministrazione – collegio sindacale.

E’ necessaria e consentita un’apposita opzione dello statuto nel caso si voglia invece adottare il sistema dualistico, ovvero quello monistico (art. 2380, secondo comma). Se è invece l’assemblea (straordinaria) ad eleggere il tipo di amministrazione, la deliberazione acquista efficacia non dal momento della sua iscrizione presso il registro delle imprese (art. 2436), ma dalla data dell’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo; è possibile peraltro che la decisione preveda un diversa tempo di riferimento.

Sotto il profilo della disciplina, l’art. 2380, terzo comma, dispone che le norme dettate per gli amministratori si applichino, a seconda dell’opzione adottata, al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione, in quanto compatibili; il tutto salvo diversa disposizione. Detto rinvio soffre peraltro di un’istanza di puntuale corrispondenza con l’art. 2409 undecies: sul punto si veda anche l’art. 223 septies, delle disposizioni transitorie e di attuazione, che ha tentato di risolvere alcuni problemi di coordinamento tra leggi.

Gli istituti dell’amministrazione e del controllo sulle società per azioni sono ora stati formalmente accomunati dal legislatore, al fine di meglio delinearne, pur nell’ambito di una configurazione unitaria, le distinte mansioni e i differenti ambiti di operatività. Lo scopo che si è cercato di attuare è stato quello di incrementarne una migliore e più effettiva funzionalità, evitando al contempo inutili, se non addirittura dannose, sovrapposizioni di poteri. A tal fine, prendendo spunto e in coordinamento con la disciplina contenuta nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati finanziari e società quotate, la riforma ha proceduto ad aumentare i gradi di indipendenza tra i soggetti che gestiscono la società da un lato, ed i soggetti tenuti al controllo, della gestione, di legittimità e dei conti, dall’altro; oltre a prevedere due ulteriori sistemi di amministrazione e controllo, il dualistico ed il monistico, che si pongono come facoltà alternative a quello tradizionale.

Il tentativo non è sempre riuscito, ma è certo che le innovazioni rispetto all’immediato passato sono notevoli e importanti. Esse peraltro non comportano delle vere e proprie fratture con il precedente sistema: le novità non mirano infatti a stravolgere quest’ultimo, quanto più precisamente a integrarlo e a più compiutamente definirlo.

La ricchezza e la complessità di quanto oggi offerto è così consistente da rendere assolutamente non agevole un’immediata lettura e comprensione del sistema, anzi dei sistemi, contenuti nei nuovi articolati: difficoltà che oltretutto si presenta dilatata per il numero e la laboriosità delle norme che in tali ambiti si intrecciano le une con le altre. Ragion per cui occorre, nei riguardi di tale delicato settore, premettere delle considerazioni di carattere generale e complessivo, in modo da poter fornire un quadro sintetico ed immediato di tali istituti.

A tale proposito va subito ricordato che le disposizioni della novella trovano la propria ragion d’essere in un atteggiamento del legislatore diretto ad ampliare quanto più possibile la capacità dispositiva degli statuti, e pertanto dell’autonomia negoziale, al fine di costruire un assetto strutturale della società dotato di un maggiore grado di flessibilità e volto a renderla al massimo grado competitiva sul mercato, in tal modo favorendo una migliore omogeneità con le strutture proprie degli altri ordinamenti. Il decreto di riforma, accogliendo modelli e schemi ricollegabili alle moderne – ma in realtà propugnate da sempre – tendenze, interne ed internazionali, sviluppatesi in tema di corporate governance, propone e consente la costituzione e l’utilizzo di tre diversi modelli di gestione e controllo: l’ordinario, il dualistico e il monistico.

Il codice civile continua pertanto a regolare principalmente lo schema classico, costituito da quel meccanismo idealmente dialettico imperniato sulle due figure del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; detto modello quindi, pur se con qualche modifica ed integrazione, a volte anche vistosa, permane nella riforma come sistema “ordinario”, tradizionale, latino: esso costituisce il regime normalmente applicabile in mancanza di diverse disposizioni dell’atto costitutivo (art. 2380), e dunque anche in caso di suo silenzio sul punto.

Gli statuti delle società per azioni possono peraltro adottare (art. 4, comma ottavo, lett. d), e) ed f) della “legge Mirone” 366 del 2001), mediante espressa previsione ed in alternativa allo schema ordinario, un sistema denominato “dualistico, caratterizzato dalla compresenza di un consiglio di gestione ed un consiglio di sorveglianza (artt. 2380, secondo comma e 2409 octies e ss.); ovvero un sistema “monistico”, costituito da un consiglio di amministrazione che elegge al proprio interno un comitato per il controllo sulla gestione (art. 2380, secondo comma e 2409 sexiesdecies e ss.).

In realtà l’estremo intreccio di rinvii, spesso intensi, quasi integrali, che accompagnano questi due ultimi modelli, oltre a porre a volte delicati problemi di coordinamento, suscita invero la sensazione che, più che a degli autonomi sistemi di amministrazione e controllo, ci si trovi in presenza di varianti di quello tradizionale, ordinario. La tecnica legislativa utilizzata finisce pertanto per mortificare in parte, negando loro una maggiore indipendenza e autosufficienza, gli spiragli aperti dal legislatore della delega all’autonomia dei privati. Ciò avviene in particolare nei riguardi del sistema più agile e flessibile, quindi in via astratta considerabile come riscontrante un maggior favore, ossia quello monistico.

Il “sistema dualistico”.
Il sistema dualistico – di matrice germanica, ma già presente in altri ordinamenti, quale, ad esempio, quello francese – si caratterizza essenzialmente in virtù del fatto che sia l’amministrazione che il controllo, in virtù di un’apposita scelta dello statuto, vengono affidati a due distinti organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Si realizza in tal modo una struttura nella quale si assiste alla maggiore separazione tra assetti proprietari e governo dell’impresa. Il tentativo è di attuare un modello di conduzione della società da parte di amministratori quanto più possibile autonomi e indipendenti dai soci, e con le minori interferenze da parte di questi ultimi. Anche se nell’importare tale modello in Italia, si è mancato di riproporre quella finalizzazione alla cogestione propria del modello originario e che ne costituiva la sua caratteristica peculiare e rilevante rispetto all’impianto tradizionale.

Il consiglio di gestione amministra la società, ne compie le relative operazioni e se ne assume la conseguente responsabilità. Per un articolato sistema di rinvii il consiglio di gestione ricalca le funzioni, i doveri e i poteri degli amministratori del modello ordinario, nonché le relative responsabilità (art. 2409 undecies).

Il consiglio di sorveglianza, in linea generale, vigila sull’attività del consiglio di gestione. In virtù di un articolato sistema di rinvii, esso ricalca le funzioni, i doveri e i poteri dei sindaci del modello ordinario, nonché le relative responsabilità (art. 2409 quaterdecies). Questo consiglio si caratterizza inoltre per il fatto di assommare in sé anche le principali competenze dell’assemblea ordinaria: tra queste la nomina, sostituzione e revoca degli amministratori; l’approvazione del bilancio; la promozione dell’azione di responsabilità o della denunzia al tribunale(art. 2409 terdecies). Da ciò si evidenzia che il potere di tale organo non si limita al controllo della sola legittimità delle scelte effettuate dai consiglieri di gestione, ma, alla luce della facoltà di disapprovazione consentita dalla legge, che può estrinsecarsi anche nella loro revoca o sostituzione, in concreto ne può investire in qualche misura anche l’opportunità, il merito.

Il “sistema monistico”.
Nel sistema monistico la conduzione della società viene affidata, in base ad un’apposita scelta statutaria, ad un consiglio di amministrazione, il quale a sua volta costituisce al proprio interno un comitato per il controllo sulla gestione: pertanto, a differenza del sistema dualistico, anzi in maniera ad esso speculare, i soggetti da controllare nominano coloro che li controlleranno. D’altronde questo modello deriva dalla tradizione anglosassone, che ama prospettare una distinzione, sicuramente più formale che effettiva (art. 2409 quinquiesdecies), tra amministratori esecutivi e indipendenti.

E’ proprio su tale sistema che si sono concentrate le critiche di chi paventa che l’approssimazione delle soluzioni fornite dal legislatore, compiute essenzialmente mediante rinvii e richiami, finiscano per mortificare l’utilizzazione concreta di questo agile strumento. Sorprende il fatto che, come nel sistema dualistico, la novità dei modelli appena introdotti risulti in qualche modo appiattita per il pedissequo e continuo rimando a compiti e doveri degli organi tradizionali. In particolare appare innegabile il fatto che, se formalmente il collegio sindacale non compaia in tali modelli, in buona sostanza esso rivesta la forma del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) e del comitato per il controllo interno della gestione (nel sistema monistico). Il che conferisce a chi osserva tali innovazioni, al di là dei rinnovamenti terminologici, più che la consapevolezza di due nuovi autonomi sistemi di gestione e controllo, la sensazione di due semplici varianti del complesso tradizionale.

In virtù di un intreccio di rinvii il consiglio di amministrazione ricalca completamente le funzioni, i doveri e i poteri degli amministratori del modello ordinario, e ad esso si applicano tutte le norme previste per il predetto consiglio di amministrazione ordinario (art. 2409 noviesdecies).

Sempre mediante numerosi richiami normativi, il comitato per il controllo sulla gestione svolge le funzioni e i compiti essenziali propri del collegio sindacale del sistema ordinario.

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