Come Utilizzare i Sondaggi per un Blog Aziendale

Avete mai preso in considerazione di pubblicare dei sondaggi online sul vostro blog aziendale? Cosa pensa realmente il vostro pubblico? Conoscete le loro simpatie, antipatie, bisogni, paure, desideri, e le sfide? Imparare a conoscere e capire i vostri clienti e le prospettive è la chiave per aumentare il vostro business.

Con l’avvento dei social media, l’importanza di conoscere il pubblico ha conquistato il centro della scena.

Quando si ascolta il pubblico, siamo in grado di capire esattamente ciò che vogliono e quando lo vogliono. Con semplici sondaggi online riusciamo a raccogliere informazioni preziose.

Il vantaggio di conoscere il proprio pubblico
Quando è stata l’ultima volta che avete effettivamente chiesto ai vostri fan e followers cosa volevano? Parliamo quindi di social media marketing, spesso trascurato quando si crea una strategia di supporto sociale.

Innanzitutto, diamo uno sguardo ai 5 vantaggi nel conoscere il vostro pubblico.

Focus: Conoscere il pubblico vi permette di evitare spese su cose che non interessano ai vostri destinatari, e concentrarsi di più sulla creazione di contenuti ricercati e testarne immediatamente il riscontro attraverso il blog aziendale.
Rompere la barriera: Il vostro pubblico ideale è probabile che sia preda di incertezze, sfide e paure. Capendo i loro timori, riuscirete ad abbattere le barriere che vi separano affrontando le loro preoccupazioni con soluzioni solide con cui supportare le loro esigenze.
Lingua: Conoscendo meglio il pubblico, potrete imparare le “parole grilletto”: frasi e domande da utilizzare per aumentare il vostro impegno sulle prospettive dei clienti.
Empatia: Se si prende il tempo per ascoltare il pubblico, si inizierà a capire cosa li rende come sono. Più empatia con il pubblico, equivale a rispondere in maniera soddisfacente alle loro esigenze.
Posizionamento: quando si prende il tempo per capire il pubblico, si può diventare la fonte primaria dei contenuti di loro interesse. Le vostre conoscenze contribuiranno a rendervi esperti del settore.
Esempi di domande da rivolgere al proprio pubblico mediante sondaggio online
Quando si crea il sondaggio online, gli elementi più importanti sono le domande. Prima di pubblicare le vostre domande, stabilite l’obiettivo globale per il vostro sondaggio. Quali informazioni volete conoscere per poter costruire relazioni più solide e supportare i vostri clienti?

Qui di seguito una serie di domande:

Come trascorrete il vostro tempo online?
Quale sono i blog che leggete più spesso?
Quanto tempo spendete per ogni e-mail al giorno?
Qual’è l’aspetto più frustrante su [inserite la vostra nicchia qui]?
Quali sono i vostri obiettivi principali per [inserite la vostra nicchia qui]?
Cosa avete provato finora che non ha funzionato come speravate?
Quali altri prodotti/servizi avete provato finora in [inserite la vostra nicchia qui]?
Qual è la vostra più grande paura o preoccupazione quando si tratta di [inserite la vostra nicchia qui]?
Cosa siete disposti a fare per risolvere il vostro problema o raggiungere il risultato che desiderate?
Se poteste ricevere una risposta definitiva a una domanda su [inserite la vostra nicchia qui], quale sarebbe?
Quando volete acquistare prodotto/servizi [inserite la vostra nicchia qui], qual’è il primo luogo (o sito web) che consultate? (Qui potreste inserire un menu a discesa con le opzioni da scegliere.)
Quale altri blog/siti conoscente in [inserite la vostra nicchia qui]. (Questa domanda contribuirà ad individuare i vostri concorrenti.)
Vi capita di utilizzare gli strumenti attualmente in lista [o le risorse correlate alla vostra nicchia]?
Una volta inserite le domande, è possibile creare i sondaggi online. Esistono diversi strumenti e software per generare un sondaggio. Tra i più popolari: Survey Monkey e Poll Daddy .

Inoltre i sondaggi online possono essere diffusi mediante Twitter, Facebook, Linkedin e YouTube.

Mutuo e Spese Notarili

Quando si richiede un prestito, indipendentemente dall’istituto di credito a cui ci rivolgiamo, le prime spese che bisogna mettere in conto sono quelle notarili.

Il notaio riveste il ruolo di garante del contratto che viene siglato tra acquirente e venditore, si occupa di verificare che l’immobile in questione non presenti vincoli giudiziari pregressi o ipoteche e che non siano presenti abusi edilizi o altri tipi di vizio che potrebbero comprometterne l’acquisto. Le spese notarili variano a seconda dell’importo del mutuo e del valore catastale dell’immobile in questione, per questo spesso è utile servirsi dei calcolatori automatici disponibili in diversi siti di banche e di finanziarie che erogano mutui.

La maggioranza dei calcolatori automatici che si trovano in rete richiedono l’inserimento di tre voci, ossia il costo di acquisto dell’immobile, il suo valore catastale e l’importo del mutuo richiesto. Nel caso in cui l’immobile in questione sia una prima casa, potete dedurre il suo valore catastale moltiplicando il valore della rendita catastale per 115,5.

Dopo aver inserito le tre voci e avere dato l’avvio al calcolo, otterrete un’idea approssimativa di quello che potreste trovarvi a dover spendere a livello di spese notarili. Ovviamente il risultato vi serve solo come cifra di orientamento per non arrivare impreparati al momento di ricevere la parcella del notaio.

Ovviamente il risultato del calcolatore è indicativo, alla cifra ottenuta infatti dovrete come prima cosa aggiungere il 20% di IVA e quello delle tasse, che dovrete versare alla pubblica amministrazione territoriale.

Titoli di Credito – Quali Sono

I titoli di credito sono documenti che provano l’esistenza di un diritto, assicurano la possibilità di farlo valere direttamente e ne consentono il trasferimento ad altre persone.

CLASSIFICAZIONE
In base al loro contenuto, i titoli di credito si distinguono in
-Titoli di credito propriamente detti, che attribuiscono ai possessori il diritto di esigere una somma di denaro oppure di trasferirla ad altri. Di essi fanno parte le cambiali e gli assegni.
-Titoli di credito di massa, che attribuiscono ai possessori diritti diversi a seconda che essi siano soci di società commerciali o creditori di enti pubblici. Di essi fanno parte le azioni che formano il capitale delle società, i titoli del debito pubblico (BOT, CCT ecc.) e le obbligazioni emesse dalle società;
-Titoli di credito rappresentativi di merci, che attribuiscono ai possessori il diritto di farsi consegnare una determinata merce o di trasferirla ad altri. Tali titoli possono riguardare merci che sono in viaggio o che si trovano depositate in pubblici magazzini (fede di deposito, polizza di carico).

In base alle modalità di trasferimento, i titoli di credito si distinguono in:
-titoli di credito al portatore: il trasferimento dei diritti da un soggetto all’altro avviene con la semplice consegna del titolo; chi possiede in modo legittimo un titolo di credito al portatore ha quindi diritto al credito che da esso risulta;
-titoli di credito all’ordine: il titolo risulta intestato a un soggetto che può trasferirlo a un altro mediante un ordine che viene scritto sul titolo e che prende il nome di girata. I titoli di credito all’ordine possono subire numerosi trasferimenti mediante una serie continua di girate;
-titoli di credito nominativi: il titolo risulta intestato a un determinato soggetto che può trasferirlo a un altro annotando il trasferimento non solo sul titolo ma anche sul registro dell’ente che lo ha emesso.

I titoli di credito sono quindi uno strumento molto importante.

Come Scrivere sul Blog Aziendale

erché molte aziende riescono a coinvolgere un gran numero di lettori, mentre altre mostrano difficoltà nel farlo? Probabilmente, questo risultato può essere attribuito a una mancanza di stile nel blog aziendale.

Poiché vi una concorrenza spietata là fuori, dovete lavorare sulla creazione dei contenuti, e in particolare su un gancio speciale che non manchi nel tenere il lettore incollato al blog.

Questa è la chiave per lo sviluppo di un blog aziendale di successo. Ecco alcuni suggerimenti su come creare lo stile per il vostro blog.

1. Tirate fuori il vostro senso dell’umorismo soltanto se ne siete in possesso
Se siete una persona divertente, non abbiate paura a far emergere il vostro umorismo nei post del blog. Chiaramente, non è questo il luogo per condividere scherzi o video demenziali (per questo ci sono altri spazi volendo), ma se avete un talento naturale per la scrittura, che sia ironico o spiritoso, il vostro blog potrebbe beneficiarne.

Se riuscite a far ridere la gente, mentre leggono il blog aziendale, è un grande risultato. Ci sono lettori che ogni giorno non aspettano altro che ricevere la loro dose giornaliera di divertimento.

In fondo, quanti lettori (clienti) sono alla ricerca di schede tecniche? Per quelle volendo ci sono i siti, ma il blog deve mostrare una personalità differente e soprattutto deve sempre offrire un motivo per tornarvi.

La chiave è scovare in azienda, qualche blogger che abbia questa dote e che possa essere veramente divertente. In caso contrario, ci sono molti altri ganci da utilizzare.

2. Usare le news del vostro settore come argomento di discussione
Questo è il gancio ideale per coloro che non sono divertenti. Se avete il tempo di controllare le notizie relative al vostro settore, potreste in seguito commentarle sul vostro blog aziendale. Una sorta di rassegna stampa, e quindi un’utile servizio capace di sviluppare un pubblico devoto.

Risulta essere meglio restare all’interno della notizia legata al vostro settore, ma volendo, ogni tanto con la giusta cautela, potete spingervi anche altrove.

3. Varcare la soglia della formalità: essere amichevoli con cautela
Questo gancio deve essere usato con cautela solo da coloro che ne sono maestri e che sono in grado di gestire le controversie. I blog che lo utilizzano, sono probabilmente i più conosciuti, ma vi è una linea sottile da percorrere.

Se siete preoccupati che la vostra azienda possa danneggiare la propria reputazione online, è meglio non usare questo aggancio mediatico.

Questi sono solo alcuni esempi per iniziare a creare quel rapporto speciale con i vostri lettori.

Essere amichevole e aperto può essere un’ottima strategia e può effettivamente offrire i migliori risultati rispetto agli esempi di prima. Il segreto è trovare cosa funziona per voi e per i vostri lettori. Una volta scovata la formula giusta, avrete varcato il limite senza subire nessuna conseguenza.

Assemblea Società a Responsabilità Limitata

Nel codice civile vigente i compiti e il funzionamento dell’assemblea delle società a responsabilità limitata sono riassunti in tre articoli (2484, 2485 2486), l’ultimo dei quali effettua un capillare richiamo ad altrettanti articoli vigenti per la società per azioni.

Il testo di riforma è quasi tutto nuovo e disciplina in modo autonomo, invece che con richiami alle corrispondenti norme della società per azioni, la disciplina concernente il funzionamento dell’assemblea societaria.

Meritano attenzione i seguenti punti:

1. E’ prevista la possibilità che i soci decidano senza ricorrere ad una formale assemblea, con consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. In tali casi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

2. Tuttavia esistono decisioni che richiedono necessariamente la deliberazione assembleare:

– si deve ricorrere all’assemblea in tutti i casi, qualora l’atto costitutivo non preveda la possibilità che i soci utilizzino il sistema visto al punto 1;

– ancorché l’atto costitutivo abbia stabilito in tal senso, sono comunque soggette a delibera assembleare le decisioni relative:

a) alle modificazioni dell’atto costitutivo;

b) alle modificazioni dell’oggetto sociale previsto dall’atto costitutivo;

c) alle rilevanti modificazioni dei diritti dei soci.

3. Allorquando opera l’assemblea, questa non viene più distinta in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.

Per le modalità di convocazione assembleare è dato ampio spazio all’atto costitutivo, purché sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Se non provvede l’atto costitutivo, la legge dispone che la convocazione è effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.

4. La rappresentanza in assemblea può essere vietata o ammessa con ampie possibilità dall’atto costitutivo. In mancanza, la legge prevede la possibilità di farsi rappresentare, prevedendo, con richiamo all’art. 2478, l’obbligo di conservazione della relativa documentazione.

5. Il luogo di riunione, in mancanza di previsione da parte dell’atto costitutivo, è la sede della società.

6. Anche i quorum costitutivo e deliberativo possono essere stabiliti, sembra senza limiti, dall’atto costitutivo. In mancanza, la legge detta i seguenti limiti:

– quorum costitutivo: presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale;

– quorum deliberativo: in via di principio, maggioranza assoluta dei presenti; almeno la metà del capitale sociale, se si tratta di delibere concernenti: a) modificazioni dell’atto costitutivi; b) modifica dell’oggetto sociale; c) una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

E’ da ritenersi, ad evitare confusioni, che queste norme vadano in parte integrate con la norma contenuta nell’art. 2479, 5° comma, che dispone: “ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione”.

7. Il presidente dell’assemblea è indicato nell’atto costitutivo, oppure designato dagli intervenuti alla riunione assembleare.

8. I compiti del presidente dell’assemblea sono i seguenti:

– verifica la regolarità della costituzione;

– accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;

– regola lo svolgimento assembleare;

– accerta i risultati delle votazioni.

9. E’ prevista anche l’assemblea totalitaria, per la quale occorre:

– la partecipazione di soci che rappresentino l’intero capitale sociale;

– la partecipazione o l’informazione di tutti gli amministratori;

– la partecipazione o l’informazione di tutti i sindaci;

– la mancata opposizione – da parte di chiunque – alla trattazione dell’argomento in discussione.

10. E’ prevista la necessità del verbale, ma non si fa espresso richiamo, come invece accade per l’art. 2486 c.c., che richiama l’art. 2375 c.c., alla necessità che il verbale di assemblea straordinaria sia ricevuto da notaio; ciò si giustifica, perché l’assemblea straordinaria non viene espressamente prevista per le s.r.l.

Peraltro l’obbligo dell’intervento notarile lo si ricava dal nuovo art. 2480, che nell’attribuire all’assemblea le deliberazioni concernenti le modifiche dell’atto costitutivo, prevede espressamente che “il verbale è redatto da notaio”.

La disciplina delle delibere invalide, anziché richiamare le corrispondenti norme della s.p.a., si sviluppa in modo autonomo, sostanzialmente riproducendo dette norme.

Merita menzione, come fatto nuovo, la norma per l’impugnativa della delibera invalida, che può avvenire entro tre mesi dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. E’, questo, un omaggio all’autonomia negoziale che caratterizza questo tipo di società.