Tra il momento in cui il mutuo viene erogato e quello in cui decorre la prima rata da pagare è compreso un lasso di tempo durante il quale il cliente può trovarsi a dover pagare la quota di interessi riguardante la somma erogata.
In caso di ipoteca a garanzia
Se è presente un’ipoteca a garanzia del mutuo, il mutuatario dovrà corrispondere questi interessi basandosi sul tasso capitale concordato in precedenza con l’istituto di credito. Se il mutuo viene erogato prima che avvenga il rogito, allora il mutuatario sarà beneficiario di un’apertura del credito senza che ci siano vere garanzie, di un prefinanziamento, che potrebbe prevedere quote di interessi decisamente più consistenti. Durante il periodo detto di pre-ammortamento (che solitamente dura più o meno uno/due mesi) o prefinanziamento, il cliente deve pagare solamente interessi, senza che ci sia l’estinzione del debito vera e propria.
Preammortamento tecnico
Si definisce così quel lasso di tempo compreso fra l’erogazione del mutuo e il giorno 1 del mese appena successivo. Mentre per quanto riguarda la rata, essa decorre dal giorno 1 del mese successivo fino al giorno in cui viene stipulato il rogito; se ad esempio il rogito è erogato il 15 marzo, sarà dal 1 aprile che decorrerà la rata. Il mutuatario sarà tenuto a pagare il preammortamento, costituito di semplici interessi, di quindici giorni (a meno che l’istituto coinvolto non lo fissi a un mese, aggiungendolo al preammortamento tecnico di cui sopra).
Durata del preammortamento
La durata del preammortamento non è fissata da parametri legali; esistono alcuni prodotti finanziari in cui il cliente (o una clausola contrattuale) può scegliere di farlo durare anche degli anni. Nel caso dei mutui che hanno rimborso flessibile, il contraente può decidere per una rata più bassa (soltanto di interessi) e quando e come concludere il pagamento del suo debito. Ci sono altri casi, invece, in cui l’istituto “cela” dietro al preammortamento i costi facendo offerte che appaiono estremamente vantaggiose.