L’evoluzione finanziaria ha operato negli ultimi anni anche nell’ambito delle nuove forme di accesso al credito. In un contesto tuttavia non semplice, l’obiettivo di garantire una certa facilità per tutti i soggetti di poter prendere a prestito somme di denaro, ha portato gli istituti finanziari a predisporre nuove misure e strumenti adeguati proprio a tal fine. In particolare, i prestiti a protestati, cattivi pagatori o pignorati, rappresenta una fetta importante proprio di tale innovazione.
Prima di delineare le caratteristiche dei prestiti pignorati, è doveroso inquadrare la figura dello stesso soggetto all’interno della odierna ingegneria creditizia. In primo luogo, la procedura di pignoramento è prevista qualora il debitore non paghi i propri debiti. In questo caso, il creditore esperisce la procedura di pignoramento grazie alla quale cerca di pignorare un bene di proprietà del debitore, venderlo e così soddisfare il credito. Un caso comune è quello dell’assegno protestato. Data questa breve definizione si intuisce come il pignorato viene classificato a tutti gli effetti come cattivo pagatore in quanto segnalato alla centrale rischi, ovvero quella lista di soggetti che a diverso titolo hanno avuto difficoltà nel pagare i propri debiti.
Fatta questa breve premessa è facile intuire che non è di fatto semplice accedere al credito a questa categoria di soggetti, senza dimenticare che poi, ultimamente, i parametri creditizi si sono notevolmente inaspriti. Bastano, infatti, brevi ritardi nei pagamenti o richieste di prestiti non concessi, per vedersi rifiutata la richiesta.
In tale contesto l’unica formula di finanziamento concessa per prestiti protestati è quella della cessione del quinto. Infatti, anche qualora il soggetto sia classificato come protestato o cattivo pagatore, lo stesso può richiedere tranquillamente un finanziamento mettendo direttamente a garanzia la propria busta paga. Le rate per il prestito a protestati così formulato, sarà pagato direttamente per tramite ritenute sullo stipendio o salario del richiedente, senza che esso sia obbligato ad adempiere in prima persona al pagamento delle rate stabilite, rimanendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire il versamento di quanto pattuito all’ente finanziatore.