L’azione può essere definita come l’unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale di una società per azioni o in accomandita per azioni. Il titolo azionario non è altro che un certificato che rende il suo possessore socio di un determinata società: esso, quindi, rappresenta una parte del capitale sociale di un’impresa e da al titolare una serie di diritti garantiti, come indivisibilità, autonomia e circolazione sotto forma di certificato cartaceo. Ogni azione ha un valore nominale (uguale per tutte le azioni emesse dalla società) che è pari al capitale sociale diviso il numero di azioni emesse dalla società, e un valore di mercato che corrisponde, in caso di quotazione in Borsa, al prezzo effettivo sul quale si accordano per la compravendita un azionista che intende vendere ed un azionista che intende comprare (prezzo al quale le azioni quotate sono scambiate sui mercati regolamentati e che risulta giornalmente sul listino ufficiale di Borsa); il valore di mercato, per tale motivo, varia notevolmente ogni giorno in funzione della domanda e dell’offerta da parte degli investitori ed è per questo che esso può discostarsi anche di molto dal valore nominale. Ogni tipologia di azione, inoltre, attribuisce al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto d’opzione) e diritti economico – patrimoniali ( diritti al dividendo e diritto al rimborso). Esistono tre diversi tipi di azioni: ordinarie, di risparmio e privilegiate.
Le azioni ordinarie sono la tipologia più comune di azione e sono quelle che attribuiscono la piena qualifica di azionista. Non assegnano ai detentori nessun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell’attivo in sede di liquidazione della società, ma danno agli azionisti il diritto a partecipare ed a votare alle assemblee convocate per prendere le decisioni più significative relative alla vita della società stessa.
Le azioni di risparmio sono azioni che godono di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie: possono essere emesse solamente da società con azioni ordinarie quotate sui mercati regolamentati. Le azioni di risparmio sono state introdotte esclusivamente per incentivare l’investimento azionario da parte dei piccoli risparmiatori, i quali, non essendo interessati all’esercizio dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritti d’opzione), potessero avere migliori diritti economico – patrimoniali rispetto agli azionisti ordinari. Tali azioni hanno diritto ad un dividendo minimo garantito (dividendo annuo minimo pari al 5% del valore nominale) e comunque maggiorato rispetto a quello dato alle azioni ordinarie (un ammontare pari al 2%). Nel caso in cui la società non distribuisca utili, i possessori delle azioni di risparmio hanno il diritto di recuperare il dividendo minimo nei due anni successivi. In caso di scioglimento della società, tali azionisti hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sugli azionisti ordinari. Infine, sono prive di diritto di voto e di intervento nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
Le azioni privilegiate attribuiscono ai titolari una preferenza rispetto alle azioni ordinarie in sede di distribuzione degli utili (prelazione sui dividendi o dividendo maggiorato rispetto alle azioni ordinarie) e di rimborso del capitale allo scioglimento della società. Tali azioni hanno delle limitazioni dei diritti amministrativi (non hanno diritto di voto, diritto d’impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto d’opzione), conferiscono all’azionista il diritto a partecipare all’assemblea straordinaria (dove gli azionisti decidono le modifiche dell’atto costitutivo, aumenti o diminuzioni del capitale sociale, emissioni di obbligazioni, nomina e poteri dei liquidatori), ma non a quella ordinaria (dove viene approvato il bilancio, decisa la distribuzione degli utili e la nomina del consiglio di amministrazione).