La legge n. 141 del 1991 (che recepisce alcune direttive CEE) stabilisce l’obbligo, negli annunci pubblicitari con cui vengono comunicate cifre concernenti la concessione di un credito al consumo, di indicare anche il T.A.E.G. dell’operazione.
Tale TAEG (tasso annuo effettivo globale) è definito (D.M. 8 Luglio 1991) come quello che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
Il decreto ministeriale citato definisce, assai correttamente, il TAEG come un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito. Arriva altresì, cosa inusitata nel nostro paese, a riportare l’equazione: che va risolta con l’algebra, con un programma di calcolatore; tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali.
La comunicazione del TAEG è abitualmente accompagnata da quella del TAN (tasso annuo netto): che rappresenta il TAEG al netto delle spese, diverso dal prezzo di acquisto, che vengono a gravare sul consumatore in relazione alla stessa operazione di finanziamento. Il TAEG che rappresenta il costo totale del credito è un buon indicatore per studiare e confrontare le diverse proposte di mutuo.