Assemblea Società a Responsabilità Limitata

Nel codice civile vigente i compiti e il funzionamento dell’assemblea delle società a responsabilità limitata sono riassunti in tre articoli (2484, 2485 2486), l’ultimo dei quali effettua un capillare richiamo ad altrettanti articoli vigenti per la società per azioni.

Il testo di riforma è quasi tutto nuovo e disciplina in modo autonomo, invece che con richiami alle corrispondenti norme della società per azioni, la disciplina concernente il funzionamento dell’assemblea societaria.

Meritano attenzione i seguenti punti:

1. E’ prevista la possibilità che i soci decidano senza ricorrere ad una formale assemblea, con consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. In tali casi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

2. Tuttavia esistono decisioni che richiedono necessariamente la deliberazione assembleare:

– si deve ricorrere all’assemblea in tutti i casi, qualora l’atto costitutivo non preveda la possibilità che i soci utilizzino il sistema visto al punto 1;

– ancorché l’atto costitutivo abbia stabilito in tal senso, sono comunque soggette a delibera assembleare le decisioni relative:

a) alle modificazioni dell’atto costitutivo;

b) alle modificazioni dell’oggetto sociale previsto dall’atto costitutivo;

c) alle rilevanti modificazioni dei diritti dei soci.

3. Allorquando opera l’assemblea, questa non viene più distinta in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria.

Per le modalità di convocazione assembleare è dato ampio spazio all’atto costitutivo, purché sia assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Se non provvede l’atto costitutivo, la legge dispone che la convocazione è effettuata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza.

4. La rappresentanza in assemblea può essere vietata o ammessa con ampie possibilità dall’atto costitutivo. In mancanza, la legge prevede la possibilità di farsi rappresentare, prevedendo, con richiamo all’art. 2478, l’obbligo di conservazione della relativa documentazione.

5. Il luogo di riunione, in mancanza di previsione da parte dell’atto costitutivo, è la sede della società.

6. Anche i quorum costitutivo e deliberativo possono essere stabiliti, sembra senza limiti, dall’atto costitutivo. In mancanza, la legge detta i seguenti limiti:

– quorum costitutivo: presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale;

– quorum deliberativo: in via di principio, maggioranza assoluta dei presenti; almeno la metà del capitale sociale, se si tratta di delibere concernenti: a) modificazioni dell’atto costitutivi; b) modifica dell’oggetto sociale; c) una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

E’ da ritenersi, ad evitare confusioni, che queste norme vadano in parte integrate con la norma contenuta nell’art. 2479, 5° comma, che dispone: “ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione”.

7. Il presidente dell’assemblea è indicato nell’atto costitutivo, oppure designato dagli intervenuti alla riunione assembleare.

8. I compiti del presidente dell’assemblea sono i seguenti:

– verifica la regolarità della costituzione;

– accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;

– regola lo svolgimento assembleare;

– accerta i risultati delle votazioni.

9. E’ prevista anche l’assemblea totalitaria, per la quale occorre:

– la partecipazione di soci che rappresentino l’intero capitale sociale;

– la partecipazione o l’informazione di tutti gli amministratori;

– la partecipazione o l’informazione di tutti i sindaci;

– la mancata opposizione – da parte di chiunque – alla trattazione dell’argomento in discussione.

10. E’ prevista la necessità del verbale, ma non si fa espresso richiamo, come invece accade per l’art. 2486 c.c., che richiama l’art. 2375 c.c., alla necessità che il verbale di assemblea straordinaria sia ricevuto da notaio; ciò si giustifica, perché l’assemblea straordinaria non viene espressamente prevista per le s.r.l.

Peraltro l’obbligo dell’intervento notarile lo si ricava dal nuovo art. 2480, che nell’attribuire all’assemblea le deliberazioni concernenti le modifiche dell’atto costitutivo, prevede espressamente che “il verbale è redatto da notaio”.

La disciplina delle delibere invalide, anziché richiamare le corrispondenti norme della s.p.a., si sviluppa in modo autonomo, sostanzialmente riproducendo dette norme.

Merita menzione, come fatto nuovo, la norma per l’impugnativa della delibera invalida, che può avvenire entro tre mesi dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci. E’, questo, un omaggio all’autonomia negoziale che caratterizza questo tipo di società.